
Disvalore sociale della condotta del lavoratore che usufruisce, anche solo in parte, di permessi per l'assistenza a portatori di handicap al fine di soddisfare proprie esigenze personali.... Cass.Civile Ord. Sez. L Num. 23891 Anno 2018
Nel caso di specie, la
società ricorrente non ha prospettato l'erronea interpretazione di una norma da
parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ma ha mosso censure tutte
incentrate sull'errata valutazione
delle prove e, in particolare, sulla inidoneità delle deposizioni
testimoniali raccolte a dimostrare la finalizzazione dell'attività svolta dal
lavoratore nelle ore in cui era in permesso, ai sensi dell'art. 33, L. n. 104
del 1992, in favore della madre e della sorella disabili.
E' stato sottolineato il disvalore sociale della condotta del lavoratore che usufruisce, anche solo in parte, di permessi per l'assistenza a portatori di handicap al fine di soddisfare proprie esigenze personali "scaricando il costo di tali esigenze sulla intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e costringe il datore di lavoro ad organizzare ad ogni permesso diversamente il lavoro in azienda ed i propri compagni di lavoro, che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa", (Cass. n. 8784 del 2015).