Devono essere considerate antisindacali le condotte datoriali idonee a comprimere la facoltà del lavoratore di scegliere se aderire o meno allo sciopero sino all'inizio dello stesso. Cass. ordinanza n. 29740 del 11.11.2025.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 29740 dell' 11 novembre 2025, ha respinto il ricorso presentato da Omissis. Spa contro la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 476/2022.
La sentenza impugnata aveva dichiarato antisindacale la condotta della società riguardo alle disposizioni di servizio del 5 e 12 agosto 2016, relative alle procedure da adottare in caso di sciopero del personale di esazione.
La Corte ha confermato che tali disposizioni, sia quelle antecedenti che successive all'inizio dello sciopero, limitavano il diritto dei lavoratori di aderire liberamente all'astensione dal lavoro.
In particolare, le procedure imposte prima dello sciopero obbligavano i lavoratori a decidere in anticipo se partecipare, mentre quelle successive all'inizio dello sciopero prevedevano attività lavorative non retribuite, accompagnate da possibili sanzioni disciplinari.
La Corte ha ribadito che, sebbene il datore di lavoro possa adottare misure per limitare i danni economici dello sciopero, queste non devono compromettere il diritto costituzionale di sciopero.
Inoltre, ha sottolineato che il danno alla produzione è una conseguenza naturale dello sciopero e non può essere considerato illecito, a meno che non comprometta la produttività dell'azienda in modo irreparabile.
Il ricorso è stato respinto e Omissis. Spa è stata condannata al pagamento delle spese processuali, pari a 4.500 euro, oltre accessori e un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

