Istallazione di sistemi di videosorveglianza: non basta il consenso individuale. Nota n. 2572 del 14 aprile 2023. “Ispettorato Nazionale Lavoro”

15.04.2023

Con nota del 14 aprile U.S. l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni operative relativi agli adempimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni per l'istallazione dei sistemi di videosorveglianza dai quali può derivare lanche la possibilità di controllare a distanza i lavoratori, ai sensi della Legge 300 del 1970, Cosiddetto "Statuto dei Lavoratori" Art. 4 comma 1.

"Fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza, l'installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall'accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti."

Tenuto conto che il bene giuridico tutelato dalla disposizione de qua ha natura collettiva e non individuale, la carenza di codeterminazione (accordo) tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo (se l'accordo non è raggiunto o in assenza della RSA/RSU) non possono essere supplite dall'eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori, restando in quest'ultimo caso l'istallazione illegittima e penalmente sanzionata, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in luogo dei lavoratori (Cass. Pen, Sez. III, 08/05/2017 n. 22148; Cass. Pen., Sez. III, 17/12/2019 n. 50919; Cass. Pen., Sez. III, 17/01/2020, n. 1733).

Le imprese con più unità produttive ubicate nell'ambito di competenza della medesima sede territoriale dell'INL - in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali - in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all'ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall'istanza medesima.

Qualora una azienda sia già in possesso di un provvedimento autorizzativo ed abbia intenzione di installare il medesimo sistema in una diversa unità produttiva, può presentare istanza di integrazione, nel rispetto della procedura sopra richiamata, purché l'impianto da autorizzare presenti i medesimi presupposti legittimanti e le stesse modalità di funzionamento di quello già autorizzato.

Anche l'istanza di mera integrazione all'Ispettorato può avere seguito in subordine all'assenza della RSA/RSU ovvero in caso di mancato accordo con le rappresentanze sindacali presenti nell'unità produttiva oggetto di istanza.

L'art. 4 della L. n 300/1970 si applica alle aziende in cui sono presenti lavoratori, stante la finalità di tutela apprestata dalla normativa.

Pertanto, l'Ispettorato del Lavoro può e deve intervenire solo in presenza di lavoratori, verificando che l'impianto corrisponda ai requisiti di legge al momento della presentazione dell'istanza.

I dati raccolti e trattati devono essere limitati a quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, che costituiscono i presupposti di liceità di cui all'art. 4 della legge n. 300/1970.

Di conseguenza, l'accesso ai dati da parte del datore di lavoro dovrà avvenire solo ed esclusivamente in funzione delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento autorizzativo, con la conseguenza che ogni diverso trattamento non consentito dei dati non rende utilizzabili le informazioni raccolte ai fini connessi al rapporto di lavoro (art. 4, co. 3, L. n. 300/1970).

Disposizioni normative che favoriscano o impongano l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

L'art. 4 dello Statuto e la procedura di garanzia ivi prevista, peraltro penalmente sanzionata, trova necessaria applicazione in presenza di lavoratori anche nel caso di specifiche disposizioni normative che favoriscano o impongano l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

La legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione con modificazioni del DL 18 aprile 2019, n. 32, c.d. "sblocca cantieri", recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, ha introdotto l'art. 5-septies (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani), con cui sono stati istituiti dei fondi, rispettivamente nello stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della salute, finalizzati all'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le relative strutture scolastiche ovvero socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

Il citato art. 5-septies, relativo all'erogazione dei finanziamenti in esso previsti, non può rappresentare il solo motivo legittimante l'installazione stessa né può essere considerato ex se idonea base giuridica per i trattamenti di dati personali che ne derivano.

Le garanzie sancite dall'art. 4 della legge n. 300/1970 (procedura concertativa o autorizzatoria) restano applicabili anche a tali fattispecie e, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, gli Uffici verificheranno pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970, come peraltro già indicato nella Circolare INL n. 5/2018.