Cassazione: obblighi del datore in caso di licenziamento per inidoneità sopravvenuta... Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 34132 Anno 2019
Con ricorso ai sensi della 1. n. 92 del 2012 Omissis adiva il Tribunale di Nola impugnando il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica intimatogli in data 4.2.2016 dalla società Omissis s.r.1., alle cui dipendenze aveva lavorato in qualità di guardia giurata dal mese di agosto 2004.
Il Tribunale accoglieva il ricorso a conclusione della fase sommaria.
L'opposizione della società veniva rigettata con sentenza pubblicata il 20.12.2017, con la quale il Tribunale confermava l'illegittimità del recesso datoriale per violazione dell'obbligo di répechage.
Avverso la detta sentenza, la società datrice di lavoro proponeva reclamo dinanzi alla Corte di appello di Napoli. Il lavoratore si costituiva per resistere all'impugnazione.
Con sentenza pubblicata il 4.5.2018 la Corte di appello di Napoli rigettava il reclamo, confermava la sentenza impugnata e condannava la società reclamante al pagamento delle spese del grado.
Cassazione:
La Omissis lamenta l'erroneità in diritto della sentenza impugnata, che ha considerato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore per insussistenza del giustificato motivo oggettivo invocato dall'impresa.
La ricorrente insiste sul principio secondo cui non incombe sul datore di lavoro l'obbligo di mantenere il lavoratore in servizio attribuendogli mansioni compatibili con le residue ovviamente inferiori capacità lavorative, quando ciò comporti una modificazione dell'assetto organizzativo dell'impresa.
La ricorrente pone poi in rilievo che, come osservato anche dalla sentenza impugnata, il lavoratore non ha contestato l'organigramma aziendale riportato in ricorso, documento dal quale non si ravvisava alcuna posizione "vacante" su cui poterlo ricollocare.
La Corte ha affermato che, in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso.
La questione gira attorno al delicato equilibrio richiesto dalla corretta applicazione della norma - tra il diritto del disabile a non essere discriminato, quello dell'imprenditore ad organizzare l'azienda secondo le proprie insindacabili scelte e quello degli altri lavoratori.
Sussiste dunque un obbligo di verifica della possibilità di ragionevoli adattamenti organizzativi ai fini della legittimità del licenziamento...