Cassazione: licenziato il dipendente che calunnia i colleghi. Ordinanza n. 7225 del 13.03.2023.

16.04.2023

La Suprema Corte afferma che deve essere licenziata la dipendente che sporge una denuncia infondata, ingiuriosa e lesiva dell'onore dei colleghi e superiori.

Nel caso di specie la lavoratrice, dipendente della Polizia Municipale, impugnava in sede giudiziaria la sanzione del licenziamento irrogatole per avere la predetta denigrato il Comandante del Corpo, attribuendogli un comportamento scorretto ed irrispettoso ed il Corpo stesso, esprimendo su di esso un giudizio negativo e tale da far desumere lo svolgimento al suo interno di attivita' illecite, oltre che per avere gravemente diffamato un collega, attribuendogli comportamenti sessualmente molesti ed osceni ed avere tenuto un comportamento scorretto nei riguardi di altro superiore.

In considerazione di quanto sopra il Tribunale ritiene che la gravità della condotta della lavoratrice sia meritevole di licenziamento anche in considerazione dall'aggravante della recidiva.

La Suprema Corte di Cassazione conferma la pronuncia di merito rilevando che è integrata la condotta ingiuriosa e calunniosa qualora le espressioni lesive della reputazione siano contenute nella denuncia presentata alle autorità giudiziaria e non invece direttamente ai colleghi e superiori.

Più precisamente secondo la Corte, basta che l'atto illecito abbia riflessi diretti nell'ambiente di lavoro non necessitando che avvenga all'interno del luogo di lavoro stesso.

Pertanto, la condotta reiterata della lavoratrice integra la fattispecie dell'art. 55 del TUPI, in tema di Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.

P.Q.M

La suprema Corte rigetta il ricorso e conferma la legittimità del recesso irrogatole.