Cassazione: datore responsabile per l’infortunio anche in presenza di un rischio occulto. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza 7 marzo 2023 n. 9450.
La Corte d'appello di Trieste, ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado, ha condannato (OMISSIS), amministratore unico di " (OMISSIS) s.r.l.", per lesioni personali gravi in offesa di un lavoratore subordinato commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In particolare il lavoratore intento a espletare le proprie mansioni di stoccaggio di materiale, ha provveduto a spacchettare un pacco di travi eliminando le relative fascette mediante un profilo in ferro, in luogo delle apposite forbici, assumendo, rispetto al pacco in oggetto, una posizione di non sicurezza.
Sicche', prosegue il giudice d'appello, caduta una trave dopo l'eliminazione di una delle due fascette e per il non corretto posizionamento della seconda fascetta, il lavoratore ha riportato la frattura del piede con conseguente accertamento della responsabilità in capo all'imputato in ragione della mancata specifica previsione del relativo rischio nel DVR, cui ha provveduto solo all'esito delle successive prescrizioni impartitegli.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione penale, in caso di assenza del Documento Valutazione Rischi, NON sono sufficienti ad interrompere il nesso causale sia la condotta colposa del lavoratore che la condotta omissiva del datore
Altresì, la Suprema Corte, nel confermare la pronuncia di merito, rileva che il datore di lavoro, per mezzo della consulenza del responsabile dello SPreSal "servizio di prevenzione e protezione", ha l'obbligo giuridico di individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda.
In buona sostanza il datore deve redigere ed aggiornare periodicamente il D.V.R. "Documento Valutazione Rischi" così come espressamente previsto dal D.Lgs. 81/2008, in virtù del quale deve indicare tutte le misure precauzionali oltrechè i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
In definitiva, secondo quanto precisato dai giudici della S.C., in caso di assenza, mancanza e/o incompletezza del prefato documento, al fine di eliminare la responsabilità datoriale in merito ad eventuali infortuni, non è sufficiente la sussistenza di un cosiddetto rischio occulto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al reato ascrittogli e al pagamento delle spese processuali