Buoni pasto solo se si lavora almeno 6 ore Cassazione Sentenza n. 31137/2019 del 28 NOV 2019.

03.12.2019

La Cassazione, richiamando L'art 8 comma 1 del dlgs n. 66/2003 il quale dispone espressamente che: "Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le  cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e delle eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo."

Precisa la Cassazione al punto 4.4.5 della sentenza

"La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi Nazionali, è da escludere che tale contrattazione possa contenere norme che non rispettino i suddetti vincoli e limiti, tanto che le clausule che siano in contrasto con essi sono NULLE, non possono essere applicate e sono sotituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, cod, civ. (Art 40 D.lgs n 165 del 2001) "